STATO E CHIESA. COSTITUZIONE, MESSAGGIO EVANGELICO, .... E CONCORDATO (L’ART. 7 DELLA COSTITUZIONE, UN BUCO NERO CHE DISTRUGGE L’ITALIA E LA STESSA CHIESA CATTOLICA)!!!

NOZZE ANNULLABILI: COME "DIVORZIARE" CON L’AIUTO DELLA "SEGNATURA APOSTOLICA". SENTENZA DELLA CASSAZIONE. L’annullamento ecclesiale dei matrimoni durati molti anni non può essere convalidato. Una nota - a c. di Federico La Sala

La Cassazione: "stop alle scorciatoie". I giudici italiani non possono convalidare l’annullamento ecclesiale dei matrimoni concordatari nei quali la convivenza tra i coniugi si sia protratta per lunghi anni.
venerdì 21 gennaio 2011.
 


-  Nozze di lungo corso non annullabili
-  La Cassazione: "stop alle scorciatoie"

-  La sentenza: l’annullamento ecclesiale dei matrimoni durati molti anni non può essere convalidato *

ROMA I giudici italiani non possono convalidare l’annullamento ecclesiale dei matrimoni concordatari nei quali la convivenza tra i coniugi si sia protratta per lunghi anni o, comunque, per un periodo di tempo considerevole. Questo perchè una volta che il rapporto matrimoniale prosegue nel tempo è contrario ai principi di «ordine pubblico» rimetterlo in discussione adducendo riserve mentali, o vizi del consenso, verificatisi nel momento del sì all’altare.

E’ una sentenza destinata a far discutere quella della Cassazione che ha accolto il ricorso di una moglie e invalidato la nullità di un matrimonio durato venti anni.

La Suprema Corte ha dato parere negativo al quesito di diritto posto da Maria Lorenza R., la moglie "ripudiata" dal marito dopo due decenni di convivenza con la scusa che la signora gli avrebbe taciuto la sua contrarietà a mettere al mondo figli. «Può essere riconosciuta nello Stato italiano - ha chiesto la signora alla Cassazione - la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella fattispecie per vent’anni, o detta sentenza produce effetti contrari all’ordine pubblico, per contrasto con gli articoli 123 del codice civile (simulazione del matrimonio) e 29 della Costituzione (tutela della famiglia)?».

No, non può essere riconosciuta, è stata la risposta dei supremi giudici. Così il ricorso è stato «accolto» e «cassata» la sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia, l’11 giugno 2007, aveva convalidato la nullità del matrimonio di Maria Lorenza e Gianpaolo V. sancita dal Tribunale ecclesiastico regionale ligure nel novembre 1994, e dichiarata esecutiva dalla Segnatura Apostolica con decreto del marzo 2001.

A chiedere l’annullamento era stato il marito sostenendo che le nozze celebrate nel giugno del 1972 erano viziate poichè la moglie - sosteneva lui - gli aveva taciuto di non volere figli, dunque era escluso uno dei "bona matrimoni", gli elementi che danno vitalità alle unioni concordatarie. Dando ragione al reclamo di Maria Lorenza, la Cassazione - sentenza 1343 - spiega, con riferimento «alle situazioni invalidanti l’atto del matrimonio», che «la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge».

In pratica, dopo tanti anni, per mettere fine alla vita a due bisogna intraprendere la strada della separazione civile, senza cercare la scorciatoia della nullità, che mette al riparo dal dover pagare l’assegno di mantenimento alla ex ma viola i principi del nostro ordinamento.

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-  A cura della redazione LaStampa.it
-  20/01/2011


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