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GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". LA CLASSE DIRIGENTE (INCLUSI I GRANDI INTELLETTUALI) CEDE (1994) IL "NOME" DEL PAESE AL PARTITO DI UN IMPRENDITORE. Che male c’č?! - Materiali sul tema

lunedì 13 agosto 2012
UNA VERGOGNA PLANETARIA: L’ITALIA E LA SUA COSTITUZIONE OFFESA E FERITA!!! MA CHI E’ IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?! IL PRESIDENTE DI "Forza ITALIA"?!
ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE? GIA’ FATTO!!! Un appello al Presidente della Repubblica
Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione (...)

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> GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". --- UN’IMPRESA PRODUTTIVA NAZIONALE E IL REGISTRO DEI MARCHI STORICI (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58).

martedì 21 aprile 2020

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 :

Capo III

Tutela del made in Italy

Art. 31

Marchi storici

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

      • a) dopo l’articolo 11-bis e’ inserito il seguente: «Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). - 1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis.
      • 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e’ istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalita’ commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi’ specificati i criteri per l’utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».»;
        -  b) dopo l’articolo 185 sono inseriti i seguenti: «Art. 185-bis (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). - 1. E’ istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall’articolo 11-ter.
      • 2. L’iscrizione al registro speciale dei marchi storici e’ effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.
        -  Art. 185-ter (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d’impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attivita’ produttiva sul territorio nazionale, e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
      • 2. L’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all’articolo 185-bis che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attivita’ svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare [...]
        -  (DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151).


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