UNA VERGOGNA PLANETARIA: L’ITALIA E LA SUA COSTITUZIONE OFFESA E FERITA!!! MA CHI E’ IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?! IL PRESIDENTE DI "Forza ITALIA"?!
ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE? GIA’ FATTO!!! Un appello al Presidente della Repubblica
Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione (...)
1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 11-bis e’ inserito il seguente: «Art. 11-ter
(Marchio storico di interesse nazionale). - 1. I titolari o
licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno
cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso
continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la
commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa
produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al
territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel
registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui
all’articolo 185-bis.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e’ istituito
il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese
iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis, possono utilizzare
per le finalita’ commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al
primo periodo sono altresi’ specificati i criteri per l’utilizzo del
logo «Marchio storico di interesse nazionale».»;
b) dopo l’articolo 185 sono inseriti i seguenti: «Art. 185-bis
(Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). - 1.
E’ istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il
registro speciale dei marchi storici come definiti dall’articolo
11-ter.
2. L’iscrizione al registro speciale dei marchi storici e’
effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del
marchio.
Art. 185-ter (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi
d’impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
la prosecuzione dell’attivita’ produttiva sul territorio nazionale,
e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo
per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto
Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese
di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di
mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della
commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio
(2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ e i criteri di gestione e
di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
2. L’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel
registro speciale di cui all’articolo 185-bis che intenda chiudere il
sito produttivo di origine o comunque quello principale, per
cessazione dell’attivita’ svolta o per delocalizzazione della stessa
al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento
collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo
economico le informazioni relative al progetto di chiusura o
delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare [...]
(DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 -
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151).
Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.