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"EUTANASIA", LEGGE E AMORE ("Charitas"). SUL CASO DI ELUANA ENGLARO, ALTRA ENNESIMA INGERENZA "CARITATEVOLE" ("Deus caritas est"!!!) DEL VATICANO CONTRO LA CASSAZIONE E LA LEGGE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Su queste assurde pretese della Chiesa di "dettar legge", e di imporre il suo "caro-prezzo"(="caritas"), la limpida lezione di Gustavo Zagrebelsky - a cura di pfls

giovedì 18 ottobre 2007 di Maria Paola Falchinelli
[...] nelle discussioni odierne su problemi pubblici di pregnante contenuto etico, sui quali la Chiesa come tale chiede la parola, la loro dimensione costituzionale è totalmente trascurata o oltrepassata. Sulla disciplina delle relazioni familiari e dei legami interpersonali, tra persone di sessi diversi o anche del medesimo sesso; sui limiti della ricerca e della sperimentazione scientifica, in rapporto alla dignità dell’essere umano; sull’autodeterminazione delle persone sottoposte a (...)

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> EUTANASIA, LEGGE E AMORE ("Charitas"). SUL CASO DI ELUANA ENGLARO, ALTRA ENNESIMA INGERENZA "CARITATEVOLE" ("Deus caritas est"!!!) DEL VATICANO CONTRO LA CASSAZIONE E LA LEGGE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. ---- WELBY: GUP, IL RIFIUTO DEI TRATTAMENTI E’ UN DIRITTO COSTITUZIONALE.

giovedì 18 ottobre 2007

Ansa» 2007-10-18 16:31

WELBY: GUP, IL RIFIUTO DEI TRATTAMENTI E’ UN DIRITTO COSTITUZIONALE

ROMA - "La condotta di colui che rifiuta una terapia salvavita costituisce esercizio di un diritto soggettivo riconosciutogli in ottemperanza al divieto di trattamenti sanitari coatti, sancito dalla Costituzione". E’ quanto scrive il gup del Tribunale di Roma, Zaira Secchi nelle 60 pagine della motivazioni della sentenza sul caso Welby che ha prosciolto il 23 luglio scorso l’anestesista Mario Ricco dal reato di omicidio del consenziente. "L’imputato Mario Riccio - scrive il gup - ha agito alla presenza di un dovere giuridico che ne discrimina l’illiceità della condotta causativa della morte altrui e si può affermare che egli ha posto in essere tale condotta dopo aver verificato la presenza di tutte quelle condizioni che hanno legittimato l’esercizio del diritto da parte della vittima di sottrarsi ad un trattamento non voluto". Il gup ha prosciolto Welby, perché il fatto non sussiste, sulla base dell’articolo 51 del codice penale che disciplina l’esercizio di un diritto e adempimento di un dovere. Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare degenerativa, morì la sera del 20 dicembre dello scorso anno, dopo sedazione e interruzione della ventilazione assistita.

"Il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari - si legge ancora nella sentenza del gup Secchi depositata oggi - fa parte dei diritti inviolabili della persona di cui all’articolo 2 della Costituzione e si collega strettamente al principio di libertà e di autodeterminazione riconosciuto all’individuo dall’articolo 13 del dettato costituzionale". Il gup dà atto che sia il giudice civile (al quale ricorse invano Welby per poter farsi ’staccare la spina) sia il primo gup, che chiese l’imputazione coatta per l’anestesista Mario Ricco sono partiti da un dato "di fondamentale importanza nelle loro riflessioni: il riconoscimento dell’esistenza di un diritto alla persona di rifiutare o interrompere le terapie mediche discendente dal secondo comma dell’articolo 32 della costituzione secondo il quale ’nessuno puo’ essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di leggé". Il gup, come avevano fatto in precedenza altri giudici e segnatamente il giudice Angela Savio del Tribunale civile di Roma, che pur riconoscendo il diritto costituzionale di Welby ne precluse l’ammissibilità del ricorso ex articolo 700, cita nella sentenza la convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo che richiama i principi del consenso libero e informato ai trattamenti sanitari.

BAGNASCO: EUTANASIA ANCHE CAMUFFATA E’ INACCETTABILE

"Ogni forma di eutanasia, falsa o camuffata, è inaccettabile" per i cattolici sia "come credenti che come cittadini". Lo ha detto il presidente della Cei mons. Angelo Bagnasco, interpellato sulla recente sentenza della Cassazione, in un incontro con la stampa prima dell’inaugurazione della Settimana sociale dei cattolici. "Appare chiara - ha detto il vescovo in risposta alla domanda su Eluana - la ineludibilità del tema della vita" e la società deve essere in grado "di affermare che la vita non è disponibile" e deve saperla difendere.

IL RIFIUTO DELLA TERAPIA DEVE ESSERE CHIARO ED ATTUALE

"Il rifiuto di una terapia salvavita può essere revocato in qualsiasi momento e quindi deve persistere nel momento i cui il medico si accinge ad attuare la volontà del malato". Cita una pronuncia della Corte di Cassazione, il gup Zaira Secchi, quando, in un altro passaggio della sentenza sul caso Welby con la quale ha prosciolto l’anestesista Mario Riccio, si sofferma sul diritto costituzione del no da parte del paziente a rifiutare le terapie. Sembra quasi riferirsi a casi attuali (come quello di Eluana Englaro) il gup quando spiega che: "E’ necessario che il rifiuto - oltre che essere autentico, non apparente, consapevole e quindi informato - sia reale e, segnatamente, sia compiutamente e chiaramente espresso e non sia desumibile semplicemente dalle condizioni di sofferenza o dalla gravità del male". Altro importante requisito a parere del gup Secchi è costituito "dall’attualità del rifiuto non essendo sufficiente che la persona abbia espresso precedentemente la sua volontà in tal senso in quanto, il rifiuto di una terapia salvavita può essere revocato in qualsiasi momento".

"E’ evidente - scrive ancora il gup Secchi nella sentenza depositata oggi - che il rifiuto delle terapie rappresenta, nell’esperienza comune, soprattutto se è causativo di morte, un fatto eccezionale in quanto è ben radicato nell’uomo l’istinto di conservazione e che in ogni caso la relativa manifestazione di volontà per essere valida deve possedere una serie di requisiti non sempre presenti, soprattutto nelle persone che si trovivo a fruire di terapie salvavita e quindi in condizioni estreme". Coerentemente con queste premesse il gup spiega quindi, ed è il caso dell’anestestista Mario Riccio, che "sul medico incombe, in ragione della professione esercitata e dei diritti-doveri scaturenti dal rapporto terapeutico instauratosi con il paziente, il dovere giuridico di consentire l’esercizio del rifiuto della terapia". "Con la conseguenza - osserva il giudice del Tribunale di Roma - che, se il medico in ottemperanza a tale dovere, contribuisse a determinare la morte del paziente per l’interruzione di una terapia salvavita, egli non risponderebbe penalmente del delitto di omicidio del consenziente, in quanto avrebbe operato alla presenza di una casua di esclusione del reato e segnatamente quella prevista dall’articolo 51 del codice penale". Secondo il gup "la fonte del dovere per il medico quindi, risiederebbe in prima istanza nella stessa norma costituzionale che è fonte di rango superiore rispetto alla legge penale".

ELUANA: L’OSSERVATORE ROMANO, "SENTENZA INACCETTABILE" "E’ inaccettabile il relativismo dei valori, soprattutto se questi riguardano la conservazione o meno della vita". Così l’Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, commenta la sentenza della Cassazione che ieri ha deciso di consentire un nuovo processo sul distacco del sondino nasogastrico ad Eluana Englaro, la ragazza in stato vegetativo dal 1992 a seguito di un incidente stradale.

"Accettare, pure nel vuoto legislativo, una tale posizione - scrive il giornale vaticano -, significa orientare fatalmente il legislatore verso l’eutanasia. Di più: introdurre il concetto di pluralismo dei valori significa aprire una zona vuota dai confini non più tracciabili. Significherebbe attribuire appunto ad ognuno una potestà indeterminata sulla propria esistenza dalle conseguenze facilmente immaginabili, anche solo ragionando dal punto di vista etico".

L’Osservatore Romano ricorda le motivazioni della sentenza della Cassazione: il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente, secondo la suprema corte, non incontra alcun "limite" anche nel caso in cui ne consegua "il sacrificio del bene della vita", poiché lo Stato italiano riconosce il pluralismo dei valori; lo stato di irreversibilità della sua condizione, "secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti". "Premesse - sottolinea - che appaiono evidentemente confutabili. Nessun esperto potrebbe, allo stato attuale, dichiarare l’irreversibilità della condizione di stato vegetativo, se non in base ad una scelta puramente soggettiva. Sulla volontà di Eluana, poi, l’arbitrarietà appare palese. La dichiarazione di un momento non può evidentemente essere presa a parametro per presumere la volontà di una persona riguardo a scelte come quelle che riguardano la contrarietà o meno ad un trattamento che fra l’altro si pone al limite fra terapia e nutrizione".


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